Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) di cittadini in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione con superamento di una prova finale che ne attesti l'idoneità, affiancati da agenti della polizia provinciale o dagli altri organi competenti a livello regionale.