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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.111. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
2.111.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette, anche nei giorni di silenzio venatorio, nei periodi di divieto e nelle ore notturne. Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento selettivo o cattura.
   2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi:

   a) del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

   b) delle guardie venatorie;

   c) degli agenti delle polizie locali purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

   d) di proprietari o conduttori di fondi, i quali, si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate.

   2-ter. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) prima di partecipare ai piani di controllo devono seguire appositi corsi di formazione tenuti dall'ISPRA.
   2-quater. A coloro che operano in difformità dai piani di controllo di cui al comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30 della presente legge».