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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.05. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
2.05.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per la definizione di interventi di prevenzione, contrasto e di risarcimento per i danni prodotti dalla fauna selvatica alle imprese agricole)

  1. Lo Stato di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1992, numero 157, stabilisce misure ed interventi, ordinari e straordinari, di prevenzione, contrasto e di risarcimento per i danni prodotti dalla fauna selvatica, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole
  2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con la Conferenza Stato-regioni, avvalendosi del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, e delle competenze tecnico-scientifiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), emana un decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli obiettivi e le finalità di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) introdurre esplicitamente la figura del «coadiutore» tra i soggetti di cui può avvalersi la polizia provinciale nell'attuazione dei piani di controllo. Il coadiutore è abilitato dalla Pubblica Amministrazione previa frequenza di specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione competente. La competente struttura regionale può riconoscere l'equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione dei percorsi formativi e delle prove abilitative;

   b) composizione di unità operative territoriali per promuovere una efficace e rapida realizzazione delle azioni previste per il contenimento dei danni da animali selvatici all'agricoltura. Tali unità operative si avvalgono del supporto logistico, strumentale e professionale dei corpi di Polizia provinciale territorialmente competenti, dei «coadiutori» di cui alla lettera c) e di figure professionali di tecnici faunistici, biologi e veterinari, anche in possesso di porto d'armi ad uso venatorio, individuabili tramite manifestazioni di interesse affidamento diretto o avviso pubblico;

   c) introduzione di incentivi per promuovere la stipula di contratti assicurativi, sia individuali che in forma collettiva, da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali finalizzati al risarcimento di danni causati da ungulati;

   d) prevedere lo scorporo del risarcimento o dell'indennizzo per i danni di alcune specie selvatiche o inselvatichite dalla quota massima prevista per gli aiuti delle aziende agricole rientranti nel regolamento de minimis.