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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.04. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
2.04.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 1, comma 1-bis, le parole: «fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva», sono soppresse;

    2) il comma 2 dell'articolo 1, è abrogato;

    3) all'articolo 1, comma 3, le parole: «Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142», sono soppresse;

    4) all'articolo 1, comma 7, le parole: «e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8», sono soppresse;

    5) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;

    6) all'articolo 4, comma 3, le parole: «La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio», sono soppresse;

    7) all'articolo 4, comma 3, le parole: «appartenenti ad altre specie», sono soppresse;

    8) all'articolo 4, comma 5, le parole: «abbatte, cattura o», sono soppresse;

    9) l'articolo 5, è abrogato;

    10) all'articolo 6, comma 1, le parole: «e trofei», sono soppresse;

    11) all'articolo 6, comma 2, le parole: «o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione», sono soppresse;

    12) all'articolo 6, comma 3; le parole: «o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio», sono soppresse;

    13) l'articolo 8 è abrogato;

    14) l'articolo 9 è abrogato;

    15) all'articolo 10, comma 1, le parole: «-venatoria» e «e la regolamentazione del prelievo venatorio», sono soppresse;

    16) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;

    17) all'articolo 10, comma 3, le parole: «In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni», sono soppresse;

    18) all'articolo 10, comma 4, le parole: «il divieto di abbattimento o cattura a fini venatori accompagnato da», sono soppresse;

    19) il comma 5 dell'articolo 10 è abrogato;

    20) all'articolo 10, comma 6, le parole: «della caccia», sono abrogate;

    21) all'articolo 10, comma 7, le parole: «-venatori.» e «e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali», sono soppresse;

    22) la lettera d), del comma 8, articolo 10 è abrogata;

    23) la lettera e), del comma 8, articolo 10 è abrogata;

    24) la lettera h), del comma 8, articolo 10 è abrogata;

    25) all'articolo 10, comma 11, le parole: «-venatoria», sono soppresse;

    26) il comma 12 dell'articolo 10 è abrogato;

    27) il comma 17 dell'articolo 10 è abrogato;

    28) all'articolo 11, comma 12, le parole: «e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali», sono soppresse;

    29) il comma 1 dell'articolo 12 è abrogato;

    30) all'articolo 12, comma 2, le parole: «o alla cattura» e «mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13», sono soppresse;

    31) all'articolo 12, comma 4, le parole: «altro modo di», sono soppresse;

    32) i commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 12-bis dell'articolo 12 sono abrogati;

    33) l'articolo 13 è abrogato;

    34) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,12,13 e 16 dell'articolo 14, sono abrogati;

    35) all'articolo 14, comma 9, le parole: «dei cacciatori»; «-venatorie» e «compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso», sono soppresse;

    36) all'articolo 14, comma 10, le parole: «degli ambiti territoriali di caccia»; «-in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti» e «delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito», sono soppresse;

    37) all'articolo 15 le parole: «Utilizzazione dei Fondi ai fini della» e «programmata», sono soppresse;

    38) l'articolo 16 è abrogato;

    39) l'articolo 18 è abrogato;

    40) il comma 1 dell'articolo 19 è abrogato;

    41) l'articolo 19-bis è abrogato:

    42) al comma 1-a) dell'articolo 21, le parole: «nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive», sono soppresse;

    43) al comma 1-b) dell'articolo 21, le parole: «costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima», sono soppresse;

    44) al comma 1-c) dell'articolo 21, le parole: «ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica», sono soppresse;

    45) al comma 1-d) dell'articolo 21, le parole: «purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto», sono soppresse;

    46) al comma 1-e) dell'articolo 21, le parole: «nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali», sono soppresse;

    47) i commi 1-f), 1-g), 1-l), 1-m), 1-q), 1-r) e 1-s) dell'articolo 21, sono abrogati;

    48) l'articolo 22 è abrogato;

    49) i commi 2 e 3 dell'articolo 23, sono abrogati;

    50) i commi 2-a), 2-c), 3) e 4) dell'articolo 24, sono abrogati;

    51) all'articolo 24, comma 2-b), le parole: «1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della», sono soppresse;

    52) all'articolo 26, le parole nel titolo: «e dell'attività venatoria», sono soppresse;

    53) all'articolo 26, comma 1, le parole: «in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria», sono soppresse;

    54) all'articolo 26, comma 2, le parole: «e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative», sono soppresse;

    55) i commi 1 e 5 dell'articolo 28 sono abrogati;

    56) all'articolo 28, comma 2, le parole: «con esclusione» e «autorizzati», sono soppresse;

    57) all'articolo 28, comma 3, le parole: «alla disciplina dell'attività venatoria» e «tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste, se al contrario, l'illecito sussiste», sono soppresse;

    58) all'articolo 28, comma 4, le parole: «consegna o della», sono soppresse;

    59) all'articolo 29, comma 1, le parole: «venatoria», sono soppresse;

    60) l'articolo 30 è abrogato;

    61) l'articolo 31 è abrogato;

    62) l'articolo 32 è abrogato;

    63) all'articolo 33, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 9», sono soppresse;

    64) l'articolo 34 è abrogato;

    65) all'articolo 35, comma 1, le parole: «venatoria 1994-1995», sono soppresse;

    66) i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 36 sono abrogati;

    67) all'articolo 36, comma 3, le parole: «appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge», sono soppresse;

    68) all'articolo 36, comma 5, le parole: «nella stagione venatoria 1994-1995», sono soppresse;

    69) all'articolo 37, comma 3, le parole: «e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b)», sono soppresse.