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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.03. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 19, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.
(Contratti assicurativi)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano contributi per incentivare la stipulazione di contratti assicurativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
   2. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
   3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, adotta un sistema incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di un apposita sezione nel Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».