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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 19, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.
(Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia, di seguito denominati “animali predatori”.
   2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a:

   a) realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico;

   b) incentivare la stipulazione di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori.

   3. I contributi sono concessi fino a un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o integrale corrispondenza della spesa nelle zone montane e svantaggiate individuate a sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Non è ammesso un contributo superiore a 40.000 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.
   4. Con regolamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo nonché i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili tra le province e le comunità montane».