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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 26, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis.
(Interventi di prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabiliscono interventi di prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica.
   2. Le misure previste al comma 1, prevedono almeno:

   la realizzazione di recinzioni e la messa in opera di trappole o di altri mezzi ritenuti efficaci;

   la predisposizione di protezioni individuali agli alberi e agli arbusti;

   l'utilizzazione, su specifica autorizzazione dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente, di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente;

   l'acquisto di animali da guardia.

   3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concedono in via prioritaria ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, un contributo finanziario per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e di realizzazione. Qualora tali soggetti esercitino la propria attività all'interno di un'area naturale protetta, il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore.
   4. Il contributo finanziario di cui al comma 3 copre l'intera spesa sostenuta dall'imprenditore agricolo per l'acquisto dei materiali e per la realizzazione delle misure di prevenzione.
   5. Il contributo finanziario non è concesso per le misure di prevenzione finalizzate a proteggere allevamenti o colture i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo.
   6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».