stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.7. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
1.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Raccolta dati e relazioni annuali)

  1. All'articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le regioni e le province autonome, in raccordo con ARPA e con gli Osservatori regionali ove istituiti, comunicano all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 31 marzo di ogni anno, la raccolta dei dati relativi alla presenza di animali selvatici anche attraverso sistemi di geolocalizzazione, delle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dagli animali selvatici all'agricoltura e dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo numerico degli animali selvatici interessati. In base a tali dati il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della transizione ecologica inviano annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti dalle attività di prevenzione e contenimento dei danni.»;

   b) al comma 2 dopo le parole: «al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis»;

   c) alla rubrica dopo le parole: «di vigilanza» sono aggiunte le seguenti: «e programmazione».