Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 26 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
«Art. 26.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale, non inferiore al 40 per cento, dei proventi di cui all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti:
un rappresentante di una delle organizzazioni professionali agricole presenti in regione e maggiormente rappresentative a livello nazionale;
un rappresentante delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in regione e maggiormente rappresentative a livello nazionale;
un rappresentante di una delle associazioni delle associazioni di protezione ambientale presenti in regione e riconosciute dal Ministero della transizione ecologica;
un rappresentante per gli ATC e Comprensori alpini presenti nella regione;
due rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario;
un rappresentante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o dell'Osservatorio faunistico se istituito;
il comitato ha la funzione di gestire il fondo di cui al comma 1 al fine di, in via prioritaria:
finanziare il monitoraggio di specie problematiche per l'agricoltura;
finanziare attività di prevenzione dei danni delle colture agricole e degli allevamenti;
finanziare sistemi di difesa passiva delle colture agricole e degli allevamenti;
risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica o dalla fauna inselvatichita;
risarcire i danni provocati dall'attività venatoria.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni, avvalendosi eventualmente della consulenza dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o di un istituto faunistico, se istituito, o di personale delle ASL competenti e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione eventuale.».