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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.57. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
1.57.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 7 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

   1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni, le province e gli enti gestori delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 in materia di studio e ricerca sulla fauna selvatica, al fine di garantirne l'adeguata conservazione.
   2. L'ISPRA ha sede centrale in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della transizione ecologica.
   3. L'ISPRA ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e le attività agro-silvo-pastorali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro della transizione ecologica, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali anche attraverso l'istituzione di corsi d'istruzione post-universitari sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica, di valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394. L'ISPRA può attivare convenzioni con le regioni, anche al fine di istituire corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati, e con associazioni e altri enti privati nei campi e nelle materie di propria pertinenza. L'ISPRA ha inoltre il compito di coordinare ed indirizzare le attività degli Osservatori faunistici regionali per la fauna selvatica, ove istituti dalle regioni.
   3-bis. Le regioni possono istituire Osservatori faunistici regionali che hanno il compito di coadiuvare l'ISPRA nei compiti ad esso assegnati. Gli Osservatori faunistici regionali, ove istituiti, provvedono esclusivamente, sulla base di specifici protocolli emanati dall'ISPRA, all'attivazione e regolare implementazione di banche dati relative allo status delle popolazioni animali selvatici presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale e alla misurabilità del prelievo venatorio, al fine di partecipare alla realizzazione di banche dati nazionali omogenee. I protocolli di cui sopra oltre a dettare le modalità di raccolta dei dati stabiliscono inoltre le modalità di trasferimento dei suddetti dati all'ISPRA.
   4. Presso l'istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministro della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'ISPRA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.
   5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
   6. L'ISPRA è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.».