Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, il ruolo di organo scientifico e tecnico di ricerca delle regioni e delle province in coordinamento con l'ISPRA.