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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.54. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
1.54.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le regioni possono istituire osservatori faunistici regionali che hanno il compito di coadiuvare l'ISPRA nei compiti ad esso assegnati. Gli osservatori faunistici regionali, ove istituiti, provvedono esclusivamente, sulla base di specifici protocolli emanati dall'ISPRA, all'attivazione e regolare implementazione di banche dati relative allo status delle popolazioni animali selvatici presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale e alla misurabilità del prelievo venatorio, al fine di partecipare alla realizzazione di banche dati nazionali omogenee. I protocolli di cui al precedente paragrafo, oltre a dettare le modalità di raccolta dei dati, stabiliscono inoltre le modalità di trasferimento dei suddetti dati all'ISPRA.