Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:
«2 Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro della economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel seguente modo:
a) 15 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, oltre a quanto già previsto da altre disposizioni;
b) 85 per cento per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, oltre a quanto già previsto da altre disposizioni dello Stato e delle regioni e province autonome.».