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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.46. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
1.46.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

    «2 Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro della economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel seguente modo:

   a) 15 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, oltre a quanto già previsto da altre disposizioni;

   b) 85 per cento per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, oltre a quanto già previsto da altre disposizioni dello Stato e delle regioni e province autonome.».