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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.45. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
1.45.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire un istituto regionale per la fauna selvatica che svolge attività di monitoraggio annuale dei danni da fauna selvatica e dall'attività venatoria. Il monitoraggio in particolare deve individuare le specie di fauna selvatica responsabili dei danni, la dislocazione spaziale e temporale sul territorio regionale dei danni, l'importo dei danni provocati, le colture e le specie allevate oggetto di danno, gli eventuali sistemi di difesa preventiva adottati.