Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ciascuna regione può istituire un istituto regionale per la fauna selvatica che svolge attività di monitoraggio annuale dei danni da fauna selvatica e dall'attività venatoria. Il monitoraggio in particolare deve individuare le specie di fauna selvatica responsabili dei danni, la dislocazione spaziale e temporale sul territorio regionale dei danni, l'importo dei danni provocati, le colture e le specie allevate oggetto di danno, gli eventuali sistemi di difesa preventiva adottati.