stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.42. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
1.42.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale, non inferiore al 40 per cento, dei proventi di cui all'articolo 23.