Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale, non inferiore al 40 per cento, dei proventi di cui all'articolo 23.