Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al comma 3 dell'articolo 7 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)
1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:
«3. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e le attività agro-silvo-pastorali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro della transizione ecologica, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali anche attraverso l'istituzione di corsi d'istruzione post-universitari sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica, di valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394. L'ISPRA può attivare convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche al fine di istituire corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati, e con associazioni e altri enti privati nei campi e nelle materie di propria pertinenza. L'ISPRA ha inoltre il compito di coordinare ed indirizzare le attività degli Istituti faunistici regionali per la fauna selvatica, ove istituti dalle regioni.».