Al comma 1, capoverso Art. 7-bis sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano provvede ogni anno entro il mese di aprile a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministero della transizione ecologica una dettagliata relazione sulla consistenza, diffusione e origine dei danni provocati dalla fauna selvatica.