Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di asserita invalidità del calendario venatorio o di annullamento del piano faunistico venatorio delle regioni e delle province autonome in sede giurisdizionale per due anni consecutivi, provvedono per due anni con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro della transizione ecologica.».