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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.32. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
1.32.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Comitato interministeriale per la tutela della fauna e il prelievo venatorio)

   1. È costituito il Comitato interministeriale per la tutela della fauna e il prelievo venatorio (CITP). Il Comitato, che si riunisce presso il Ministero della transizione ecologica con cadenza di norma trimestrale e comunque almeno quattro volte l'anno, è costituito dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari europei e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie. I Ministri possono delegare, con specifico decreto, un proprio rappresentante in seno al Comitato.
   2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della transizione ecologica.
   3. Sono chiamati a partecipare alle sedute del Comitato, laddove vengano trattati problemi particolarmente urgenti che interessino i rispettivi enti, i Presidenti delle giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, o rispettivi delegati. Sono inoltre chiamati altri ministri e soggetti istituzionali della cui partecipazione sia individuata la necessità.
   4. Il Comitato ha la funzione di vigilare sull'applicazione della presente legge e sulla sua conformità alla normativa comunitaria e internazionale, fornendo al Consiglio dei ministri, quando se ne riscontri la necessità, le informazioni e le indicazioni utili all'aggiornamento della normativa. In particolare, il Comitato verifica la corrispondenza dei piani faunistico-venatori e dei calendari venatori ai criteri minimi dettati dalla presente legge, la corretta applicazione delle deroghe ai sensi dell'articolo 19-bis, i programmi di importazione di fauna selvatica dall'estero, i piani e i programmi di ripopolamento faunistico, i dati sul prelievo venatorio, le attività di vigilanza venatoria, lo stato di recepimento delle direttive e degli atti comunitari e delle convenzioni internazionali. Inoltre, il Comitato esprime parere sul riconoscimento delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 34, e sulle rappresentanze negli ambiti territoriali di caccia, Il Comitato redige altresì le relazioni di cui all'articolo 35. Il Comitato propone inoltre al Consiglio dei Ministri le questioni di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione, segnalando inoltre i casi e le condizioni di inadempienza nell'applicazione della legge.
   5. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato, si avvale del supporto, delle informazioni e delle indicazioni dell'ISPRA quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
   6. Il Comitato partecipa in forma unitaria alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui temi di pertinenza della presente legge.
   7. Il Comitato opera sulla base di regolamento interno, definito entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri che costituiscono il Comitato. Il Comitato si avvale di apposito ufficio, con compiti operativi e di segreteria, istituito presso il Ministero della transizione ecologica, ai cui servizi possono essere addetti funzionari di altra amministrazione in base alle previsioni del regolamento di cui sopra.
   8. Il Comitato favorisce di norma la pubblicità degli atti attraverso apposito sito internet o porzione di esso.».

ident. 1.17.