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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.29. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
1.29.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.
(Osservatori regionali)

   1. Le regioni possono istituire osservatori faunistici regionali che hanno il compito di coadiuvare l'ISPRA nei compiti ad esso assegnati.
   2. Gli osservatori regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza del presidente dell'ISPRA.»