Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le regioni possono istituire osservatori faunistici regionali che hanno il compito di coadiuvare l'ISPRA nei compiti ad esso assegnati. Gli osservatori regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza del presidente dell'ISPRA.
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Art. 7-bis.
(Osservatori regionali)»