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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.12. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
1.12.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, elabora i dati sui danni provocati dalla fauna selvatica ed elabora le statistiche relative agli abbattimenti.