Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le regioni istituiscono il Comitato tecnico permanente sui danni provocati dalla fauna selvatica. Il Comitato è composto dall'Assessore competente per l'agricoltura, che lo presiede, da un rappresentante dell'Assessorato competente per la tutela dell'ambiente, da un rappresentante di ogni singola provincia, da un rappresentante delle associazioni agricole, da un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute.