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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.06. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
1.06.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cattura e utilizzo richiami vivi)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;

    2) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami», sono soppresse;

    3) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

    4) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi», sono soppresse;

    5) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;

    6) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

    7) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;

    8) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e», sono soppresse;

    9) all'articolo 28, comma 2, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati», sono soppresse;

    10) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati ovvero», sono soppresse.