Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Cattura e utilizzo richiami vivi)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
2) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami», sono soppresse;
3) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;
4) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi», sono soppresse;
5) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;
6) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;
7) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
8) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e», sono soppresse;
9) all'articolo 28, comma 2, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati», sono soppresse;
10) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati ovvero», sono soppresse.