Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di prevenzione)
1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private dove esercitino le professioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a: prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione e specifici protocolli operativi con le forze di polizia al fine di garantire interventi tempestivi, nonché specifiche procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.