Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Copertura assicurativa)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ospedaliere e territoriali provvedono alla stipulazione di una polizza di assicurazione in favore del personale medico e sanitario per la copertura dei danni subiti derivanti da atti di violenza nelle medesime strutture.