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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.018.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2020  [ apri ]
4.018.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Copertura assicurativa)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ospedaliere e territoriali provvedono alla stipulazione di una polizza di assicurazione in favore del personale medico e sanitario per la copertura dei danni subiti derivanti da atti di violenza nelle medesime strutture.