Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Misure di prevenzione) – 1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture sanitarie e socio-sanitarie prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte a inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire interventi tempestivi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di prevenzione)
1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private, dove esercitano le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia al fine di garantire interventi tempestivi.