Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure in materia di adeguamento degli spazi delle unità operative delle strutture sanitarie dedicate ai casi di emergenza e urgenza, nonché di tutti i dipartimenti di Emergenza e Accettazione all'attesa dei familiari dei pazienti)
1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le un'unità operative delle strutture sanitarie dedicate ai casi di emergenza e urgenza, nonché tutti i Dipartimenti d'Emergenza e Accettazione sono tenuti ad adeguare i propri spazi all'attesa dei familiari dei pazienti.