Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – Al fine di tutelare la sicurezza del personale dei Dipartimenti di prevenzione, impegnato nelle attività istituzionali di vigilanza, ispezione e controllo, le aziende sanitarie adottano, quale ordinario strumento di prevenzione dalle aggressioni, come buona prassi, il lavoro in équipe.