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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.09.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2020  [ apri ]
4.09.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obbligo di costituzione di parte civile)

  1. È fatto obbligo alle aziende sanitarie, alle pubbliche amministrazioni e alle strutture e servizi sanitari, sociosanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni.