Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Obbligo di costituzione di parte civile)
1. È fatto obbligo alle aziende sanitarie, alle pubbliche amministrazioni e alle strutture e servizi sanitari, sociosanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni.