Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Campagne informative e di sensibilizzazione)
1. Il Ministro della salute, nell'ambito delle risorse disponibili, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno una volta l'anno, promuove, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, una o più campagne informative e di sensibilizzazione sul ruolo svolto dal personale medico e sanitario nella gestione delle criticità e nella presa in carico dei pazienti presso i reparti di pronto soccorso, nonché dagli assistenti sociali professionisti nei diversi contesti organizzativi nei quali operano.