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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.07.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2020  [ apri ]
4.07.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assistenza del personale sanitario, sociosanitario e sociale vittima di aggressioni)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito l'Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), con proprio decreto stabilisce le modalità operative per assicurare sostegno psicologico per le vittime di violenza subita durante l'attività lavorativa, nell'ambito della tutela INAIL rivolta agli infortunati sul lavoro.