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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.06.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2020  [ apri ]
4.06.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Videosorveglianza)

  1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la sicurezza del personale esercente le professioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonché gli utenti, stabilisce le modalità per l'installazione presso i presidi sanitari e sociosanitari di videocitofoni, nonché per l'istallazione di sistemi di telecamere a circuito chiuso presso gli stessi e sulle strutture mobili di pronto intervento per l'installazione di sistemi di telecamere a circuito chiuso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante gli stanziamenti già previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.