Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali presso i servizi di emergenza –urgenza dei presìdi ospedalieri di base, presso i presidi ambulatoriali di guardia medica e nelle strutture del sistema territoriale dei servizi sociali alla persona sia assicurato un collegamento diretto e continuo con le forze di polizia.