Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure in materia di videosorveglianza strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)
1. Nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono tenute ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sistemi di videosorveglianza interni a circuito chiuso.