Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Presidi permanenti di Polizia nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
1. Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le determinazioni necessarie ai fini dell'istituzione dei presidi permanenti di polizia nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.