Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sistemi di videosorveglianza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)
1. Entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, al fine di garantire la sicurezza del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, sono tenute ad installare sistemi di videosorveglianza in conformità a quanto disposto dal codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.