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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.028.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2020  [ apri ]
4.028.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al comma 539 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « d-ter) predisposizione di una relazione annuale sulla gestione del rischio di aggressioni nei confronti degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. La relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

  2. La mancata predisposizione della relazione annuale sulla gestione del rischio di aggressioni nei confronti degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, di cui alla lettera d-ter) del comma 539 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei direttori generali responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Il conseguimento degli obiettivi attraverso l'esercizio dei compiti di cui comma 539 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è valutato ai fini del miglioramento della performance organizzativa e individuale attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici e di carriera.