Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sanzioni amministrative)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.