Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132)
1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) un presidio fisso destinato alla sicurezza interna e composto da almeno un ufficiale di polizia giudiziaria e da due agenti».