Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo l'articolo 612-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-quater. (Circostanza aggravante) Se i fatti di cui agli articoli 581, 582, 610 e 612 sono commessi nei confronti di personale di cui all'articolo 39 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, territoriale del Servizio sanitario nazionale, delle strutture sanitarie private, delle farmacie, dei servizi sociali, dei servizi di soccorso volontari, la pena è aumentata di un terzo e si procede sempre d'ufficio».