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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.023.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2020  [ apri ]
4.023.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Presidi di polizia presso le strutture ospedaliere)

  1. Presso ogni pronto soccorso dei presìdi ospedalieri di primo e di secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia giudiziaria e da due agenti.
  2. Le direttive del Ministro dell'interno di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 139, nonché i piani coordinati di controllo del territorio, predisposti dai prefetti in attuazione delle direttive stesse, devono prevedere che nei presìdi ospedalieri di base ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 1 del presente articolo, gli agenti di polizia, al fine di garantire un'adeguata tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sorveglino i suddetti presìdi ospedalieri anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario.

Art. 4-ter.
(Ricollocazione dei presìdi ambulatoriali di guardia medica)

  1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presìdi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambienti idonei a garantire un'adeguata protezione dell'incolumità e della sicurezza del personale.