Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Codice paziente)
1. Presso il pronto soccorso delle strutture ospedaliere è adottato un codice per identificare i pazienti a rischio violenza.
2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.