Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di prevenzione)
1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private, dove esercitano le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a predisporre:
a) un'adeguata formazione del personale medico e sanitario in merito alla gestione del rischio derivante da atti di violenza;
b) specifici protocolli operativi con le forze di polizia al fine di garantire interventi tempestivi;
c) specifiche procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.