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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.010.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2020  [ apri ]
4.010.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di prevenzione)

  1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private, dove esercitano le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a predisporre:
   a) un'adeguata formazione del personale medico e sanitario in merito alla gestione del rischio derivante da atti di violenza;
   b) specifici protocolli operativi con le forze di polizia al fine di garantire interventi tempestivi;
   c) specifiche procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.