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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2020  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, comunque, non superiore all'importo di euro 1.000,00, per l'acquisto e l'installazione o l'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza o antifurto o per la stipula di contratti con istituti di vigilanza.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 5, dopo le parole: o maggiori oneri a carico della finanza pubblica aggiungere le seguenti: ad eccezione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-bis.