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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2020  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Assistenza per il personale medico, sanitario e dei servizi sociali vittima di aggressioni)

  1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative per assicurare al personale medico, sanitario e dei servizi sociali vittima di aggressioni, vittima di violenza subita durante l'attività lavorativa, le attività di assistenza sociale, sostegno psicologico e tutela legale, nell'ambito della tutela rivolta agli infortunati sul lavoro da parte dell'INAIL.