Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Assistenza per il personale medico, sanitario e dei servizi sociali vittima di aggressioni)
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative per assicurare al personale medico, sanitario e dei servizi sociali vittima di aggressioni, vittima di violenza subita durante l'attività lavorativa, le attività di assistenza sociale, sostegno psicologico e tutela legale, nell'ambito della tutela rivolta agli infortunati sul lavoro da parte dell'INAIL.