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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.22.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2020  [ apri ]
1.22.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di contribuire alla prevenzione e riduzione degli episodi di violenza di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate apposite linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, volte a individuare, con particolare riguardo e priorità alle strutture e ai presidi sanitari a maggiore criticità, idonee iniziative per il miglioramento anche organizzativo delle strutture e dei servizi sanitari, sociosanitari, anche prevedendo l'obbligo della funzione di triage per tutte le strutture di emergenza.

  4-ter. Quale contributo per le misure di cui al comma 4-bis sono stanziati 10 milioni di euro annui. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4-quater. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 4-ter.