All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. – (Ambito di applicazione). – 1. Ai fini della presente legge, sono da intendersi quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della predetta legge.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine della presente legge sono da intendersi professioni socio-sanitarie e sociali quelle individuate all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.