Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Sono altresì pubblici ufficiali ai sensi del presente articolo gli esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali nello svolgimento delle loro funzioni».