Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni nonché per i pazienti e gli utenti delle strutture sanitarie ed ospedaliere, è autorizzata l'adozione di sistemi di controllo degli accessi ai presidi sanitari e ospedalieri mediante strumenti identificativi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.